Sabato 30 novembre 2013 con il "Contratti di Convivenza Open Day" molti Consigli Notarili d'Italia apriranno le porte alla cittadinanza per fornire approfondimenti sul tema convivenze e illustrare gli aspetti economici e patrimoniali che i conviventi possono disciplinare dal Notaio, nel rispetto della legge italiana, attraverso i patti di convivenza.
Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat con il “Report 2011 sui matrimoni”, vi è una “progressiva diffusione delle unioni di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a quota 972 mila nel 2010-2011. In particolare, sono proprio le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili ad aver fatto registrare l’incremento più sostenuto, arrivando ad un numero pari a 578 mila nel 2010-2011".
In questa situazione di convivenze e famiglie di fatto, etero o omosessuali, non sfociate in un matrimonio, troppo spesso ciò che manca è la regolamentazione giuridica degli aspetti patrimoniali, sia DURANTE la convivenza che DOPO, al suo termine, spesso litigioso ed in cui almeno una delle parti rischia di trovarsi all'improvviso priva di un tetto, di una fonte di sostentamento e di ogni tutela legale.
Il notariato italiano ha presentato in materia una proposta di legge per istituire i cd. "patti convivenza", ad oggi però non ancora recepita dal parlamento; è comunque possibile che le parti conviventi, pur in assenza di una specifica disciplina, liberamente stipulino un contratto atipico in materia, che di sicuro rientrerebbe tra quelli "diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (cfr. art. 1322 c.c.).
In questa situazione di convivenze e famiglie di fatto, etero o omosessuali, non sfociate in un matrimonio, troppo spesso ciò che manca è la regolamentazione giuridica degli aspetti patrimoniali, sia DURANTE la convivenza che DOPO, al suo termine, spesso litigioso ed in cui almeno una delle parti rischia di trovarsi all'improvviso priva di un tetto, di una fonte di sostentamento e di ogni tutela legale.
Il notariato italiano ha presentato in materia una proposta di legge per istituire i cd. "patti convivenza", ad oggi però non ancora recepita dal parlamento; è comunque possibile che le parti conviventi, pur in assenza di una specifica disciplina, liberamente stipulino un contratto atipico in materia, che di sicuro rientrerebbe tra quelli "diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (cfr. art. 1322 c.c.).
Con i cosiddetti "patti di convivenza" o "accordi di convivenza", le persone legate da un rapporto affettivo e di convivenza stabile potranno disciplinare, ad esempio:
- le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza;
- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia condotta in locazione);
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo.
Non solo, è possibile prevedere anche disposizioni inerenti la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa, ovvero la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Altre informazioni sul sito www.contrattidiconvivenza.it
- le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza;
- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia condotta in locazione);
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo.
Non solo, è possibile prevedere anche disposizioni inerenti la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa, ovvero la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
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