In questi giorni, grazie al DDL sulle liberalizzazioni, si fa un gran parlare dei notai, di cosa fanno e di quanto guadagnano. Leggendo opinioni e pareri vari, mi sono resa conto di quanta poca chiarezza e di quanta disinformazione ci sia su questi argomenti, così ho deciso di parlarne, spero nel modo più chiaro e comprensibile possibile, e di rispondere ad eventuali domande e richieste di chiarimenti che potreste volermi fare nei commenti. Il Governo, con l’obiettivo dichiarato di fornire una semplificazione ai cittadini, ha varato un disegno di legge che consentirebbe, se approvato, al cittadino di acquistare un immobile non abitativo con la semplice autentica di un avvocato. Questo, secondo il Presidente del Consiglio, dovrebbe consentire al cittadino un maggiore risparmio e una velocizzazione dei traffici giuridici. 1) I COSTI Quando il cliente esce dallo studio notarile dopo avere acquistato un immobile, pensa spesso che il notaio abbia intascato una cifra spropositata per aver solo "messo una firma". Quello che il cliente non sempre sa è che solo una piccola parte di quel che ha speso costituisce effettivamente l'onorario del notaio: il notaio è infatti per conto dell'acquirente sostituto di imposta, cioè è obbligato a versare all'Agenzia delle Entrate le imposte relative al trasferimento dell'atto, che variano dal 2% al 12% del valore dell'immobile, poi ci sono la tassa d'archivio, le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta di bollo... A ciò si aggiunga che anche per l'acquisto di una cantinola da 3.000,00 Euro, o di un piccolo fazzoletto di terra, le imposte minime ammontano in totale a 1.127,50 Euro (ben più dell'onorario del notaio)! Se davvero si vuole che il cittadino paghi meno per un acquisto immobiliare, forse si dovrebbe in primo luogo abbassare la tassazione... Inoltre il Notaio offre, obbligatoriamente per legge, un'assicurazione per la eventuale responsabilità civile, e sempre a sue spese le infrastrutture tecniche necessarie per il collegamento telematico con la P.A., la cifratura e la trasmissione degli atti agli Uffici competenti (Registro delle Imprese, Registri Immobiliari, ecc.) e la conservazione degli atti stessi presso gli Archivi Notarili prima, e poi presso l'Archivio di Stato. Ma i costi non sono certo finiti qui, ci sono gli importi relativi ai versamenti previdenziali, e soprattutto le spese, spesso nell'ordine di centinaia di Euro, per le visure ipo-catastali: le visure ipotecarie, non sempre facili da espletare e da "interpretare", sono quelle che chiariscono se su un immobile pendono ipoteche, pignoramenti, decreti ingiuntivi, sequestri, o semplicemente diritti altrui come una servitù di passaggio, che il notaio è obbligato a fare per voi. Ah, sì.... e poi c'è l'onorario del notaio, soggetto ad IVA, che normalmente è inferiore all'1% del valore del bene. Sì, avete letto bene, di regola meno dell'1%. State pensando che le provvigioni di un agente immobiliare variano tra il 2 e il 4% a carico sia del venditore che dell'acquirente? Eh, sì, ci sto pensando anche io! Venendo poi al fatto che il notaio "mette solo una firma", è bene chiarire che quello a cui il cliente partecipa, e cioè la lettura e la firma dell'atto, è solo la punta dell'iceberg di un lavoro di studio ben più complesso, che comprende l'istruttoria della pratica, le visure ipotecarie, l'indagine della volontà del cliente, la scelta della soluzione fiscale più vantaggiosa, e molto più spesso di quanto si possa immaginare, la risoluzione di ostacoli e problemi vari (mancanza di conformità catastale, presenza di soggetti minori o incapaci, vincoli che incidono sulla commerciabilità degli immobili, conformità edilizia dell’immobile, mezzi di pagamento tracciabili, eventuali sospetti di riciclaggio di denaro, rischi di accertamento dell’Agenzia delle entrate, ecc.), e dopo l'atto gli adempimenti tra cui la registrazione con la liquidazione e il versamento delle imposte, la trascrizione, il rilascio di copie conformi ed eventuali copie esecutive, ecc. Laddove poi si faccia il confronto con altri paesi in cui non è presente un sistema di Notariato come il nostro (meno di quel che si pensi, come mostra l'immagine sopra riportata), come gli Stati Uniti o l'Inghilterra, si deve considerare che ciascuna parte paga un avvocato che gli rediga il contratto (quindi in totale vi sono due professionisti da pagare, mentre in Italia per legge il notaio è terzo imparziale tra i contraenti), che non sempre vi sono registri pubblici ove iscrivere il passaggio di proprietà, con conseguente facilità di frodi sull'identità e la proprietà - tanto che negli USA dopo le frodi sui mutui che hanno portato al crollo dei valori immobiliari l'amministrazione Obama ha invitato alcuni notai italiani per studiare il nostro sistema - e che quindi è necessario per le parti ricorrere anche ad un'assicurazione privata sulla proprietà. Questo in Italia non occorre, perchè il lavoro del notaio soffre di pochissime criticità, basti pensare che il contenzioso immobiliare, in un paese litigioso come il nostro, è appena dello 0,0029%. Insomma, alla fine nei paesi dove non c'è un notariato di tipo latino la spesa è di molto superiore ed il risultato nettamente peggiore, come può vedersi dal grafico sottostante, che raffronta i costi di un atto di compravendita immobiliare in vari paesi. Nel DDL liberalizzazioni si prevede che il cittadino possa far preparare ad un avvocato il contratto e farglielo autenticare, però dovrebbe, a sua cura e spese, accertare la libertà dell’immobile da ipoteche, pignoramenti, ecc., provvedere alla registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate, alla sua trascrizione presso i Registri immobiliari, alla voltura catastale, e quindi presumibilmente rivolgersi a più professionisti diversi... ed il tutto dovrebbe avere un costo complessivamente inferiore? Io non credo proprio. C'è poi da considerare che gli atti notarili sono conservati non solo dal Notaio stesso, ma dagli Archivi Notarili (Uffici direttamente dipendenti dal Ministero della Giustizia) per sempre; cosa succede invece dopo che l'avvocato che vi ha redatto l'atto, che voi avete magari smarrito, va in pensione? Infine, ma non è cosa da poco, ogni due anni, tutti gli atti notarili sono ispezionati dagli Archivi, con sanzioni pesanti che arrivano fino alla destituzione, per chi sbaglia. L'atto notarile è quindi oggi una garanzia di tutela per l'acquirente che non trova uguali tra gli altri professionisti, che a quei controlli non sono tenuti. Quindi, perchè avere meno tutele, soprattutto se poi non c'è nemmeno un risparmio? 2) I VINCOLI E LA BUROCRAZIA Spesso si pensa al notaio come ad un'anziana cariatide seduta dietro una scrivania con una stilografica in pugno. Niente di più sbagliato! La categoria è formata anche da parecchi giovani, con un'altissima percentuale di donne, e nessun vincolo di ereditarietà (l'82% dei notai non è figlio di notaio, anche se spesso si pensa il contrario), ed è molto più dinamica di quanto si possa immaginare. Terminata la fase delle sottoscrizioni dell'atto, in poche ore si può già essere pronti per la registrazione telematica degli atti e per l'invio dell'atto e della nota di trascrizione ai Registri Immobiliari, sempre telematicamente. L'efficienza è altissima; piuttosto se vi sono vincoli, lacci e ostacoli ciò dipende dalle norme di legge, che impongono per esempio di dotarsi dell'Attestato di Prestazione Energetica anche per le donazioni immobiliari, o di variare le planimetrie degli immobili se non sono aggiornate, ecc. Se questi poi siano vincoli o tutele, sia per chi vende che per chi compra, è da valutare, certo è che il notaio è tenuto a rispettare e far rispettare la legge e non gli si può imputare l'eventuale astrusità delle norme. In conclusione, il notariato italiano funziona, ed a costi contenuti assicura la sicurezza del mercato immobiliare, della proprietà e -per lo stato- della relativa tassazione in occasione dei trasferimenti, tant'è che economie emergenti come la Cina, la Russia, da ultimo la Thailandia, stanno adottando il nostro sistema mandando delegazioni a "studiarci", e allora... PERCHE' CAMBIARE QUELLO CHE FUNZIONA? IL NOTAIO E' UN VALORE, NON UN COSTO! |
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Sabato 30 novembre 2013 con il "Contratti di Convivenza Open Day" molti Consigli Notarili d'Italia apriranno le porte alla cittadinanza per fornire approfondimenti sul tema convivenze e illustrare gli aspetti economici e patrimoniali che i conviventi possono disciplinare dal Notaio, nel rispetto della legge italiana, attraverso i patti di convivenza. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat con il “Report 2011 sui matrimoni”, vi è una “progressiva diffusione delle unioni di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a quota 972 mila nel 2010-2011. In particolare, sono proprio le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili ad aver fatto registrare l’incremento più sostenuto, arrivando ad un numero pari a 578 mila nel 2010-2011". In questa situazione di convivenze e famiglie di fatto, etero o omosessuali, non sfociate in un matrimonio, troppo spesso ciò che manca è la regolamentazione giuridica degli aspetti patrimoniali, sia DURANTE la convivenza che DOPO, al suo termine, spesso litigioso ed in cui almeno una delle parti rischia di trovarsi all'improvviso priva di un tetto, di una fonte di sostentamento e di ogni tutela legale. Il notariato italiano ha presentato in materia una proposta di legge per istituire i cd. "patti convivenza", ad oggi però non ancora recepita dal parlamento; è comunque possibile che le parti conviventi, pur in assenza di una specifica disciplina, liberamente stipulino un contratto atipico in materia, che di sicuro rientrerebbe tra quelli "diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (cfr. art. 1322 c.c.). Con i cosiddetti "patti di convivenza" o "accordi di convivenza", le persone legate da un rapporto affettivo e di convivenza stabile potranno disciplinare, ad esempio: - le modalità di partecipazione alle spese comuni; - i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza; - le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia condotta in locazione); - le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo. Non solo, è possibile prevedere anche disposizioni inerenti la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa, ovvero la designazione reciproca ad amministratore di sostegno. Altre informazioni sul sito www.contrattidiconvivenza.it Sempre più spesso mi vengono chieste, in qualità di notaio, informazioni sulle donazioni; in particolare, ciò che maggiormente interessa sapere è se, donando un immobile, l'obbligo di pagare l'IMU si sposta sul donatario liberando così il donante.
Un caso che spesso si presenta nella pratica è quello del genitore che concede a titolo gratuito uno dei propri immobili ad un figlio perchè vi abiti con la propria famiglia, ma senza trasferirgliene la proprietà. In questi casi, vigente l'ICI, vi era la possibilità di ottenere una esenzione ICI sull'abitazione principale nel caso di concessione in uso gratuito al coniuge e/o parenti ed affini entro il 2° grado purchè la utilizzassero come abitazione principale . Ora, con l'IMU, l'imposta è sempre a carico di chi sia titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto) sull'immobile, con le aliquote sue proprie. Quindi in un caso come quello in esempio la donazione dal genitore al figlio consentirebbe, in ipotesi, di pagare le imposte sull'abitazione donata con le aliquote della prima anzichè della seconda casa. Ma, oltre a questo beneficio, vi sono degli svantaggi da considerare? In effetti sì. In primo luogo la donazione non è revocabile dal donante, se non in casi particolarissimi tassativamente preordinati dalla legge, quindi se il donante ha in seguito bisogno di disporre del bene, ad esempio per procurarsi liquidità o per utilizzare in proprio l'immobile, non potrà più farlo. In secondo luogo, non va dimenticato che se il donante riserva per sè l'usufrutto del bene, allo scopo appunto di poterlo utilizzare liberamente, in qualità di usufruttuario le imposte continueranno a gravare su di lui, e non sul nudo proprietario. Infine, la controindicazione più importante: un immobile donato, salvo casi particolari, è di difficile commerciabilità, in quanto passibile di "riduzione" (ossia di risoluzione ad opera degli eredi legittimari del donante); essa può quindi essere posta nel nulla, e per tale motivo, anche se ipotizzabile solo astrattamente, il possibile successivo acquirente non è pienamente sicuro della stabilità del suo acquisto, ed inoltre troverebbe notevoli difficoltà nell'ottenere un mutuo ipotecario per l'acquisto. Per tali motivi, una donazione immobiliare non è sempre consigliabile, ed anzi è fortemente sconsigliata se l'immobile in oggetto è destinato ad essere venduto in un breve periodo. In ogni caso, vale la regola per cui il notaio è come un confessore: più si è chiari e trasparenti circa le reali motivazioni che ci spingono a voler contrarre, più facilmente sarete indirizzati verso la soluzione più confacente ai vostri interessi Il testamento, nonostante quel che si può pensare, non è mai stato uno strumento deputato unicamente a trasmettere un patrimonio economico; al contrario, esso sovente contiene disposizioni circa la propria sepoltura, l'onere per gli eredi di far svolgere funzioni religiose "in memoriam", e altro. E' possibile allora pensare al testamento come strumento deputato alla gestione delle risorse informatiche e, soprattutto, delle svariate informazioni, che lasciamo sul web, per il tempo in cui non ci saremo più? Di seguito, come spunto di riflessione, un "decalogo" per la gestione della propria "eredità digitale" . EREDITÀ DIGITALE: LE 10 COSE DA SAPERE Nell'era digitale, non si ha più a che fare solo con manoscritti, conti bancari o chiavi di cassette di sicurezza. Ci sono gli investimenti gestiti online, i blog, i rapporti intessuti sui social network. L’identità digitale, fatta di dati, fotografie, contatti è qualcosa di ereditabile? Gli eredi possono ricostruire la memoria del caro estinto e amministrarne i beni muovendosi agilmente nel caos virtuale? I notai italiani si occupano di eredità digitale sin dal 2007. Ecco un decalogo per districarsi nella complessità della materia. 1. Il quadro giuridico è incerto. In Italia non esiste una legislazione specifica e non è detto che venga approvata in futuro; anche negli USA solo 5 stati su 50 hanno regole in materia, e neppure troppo chiare. Non contate insomma sul fatto che la legge provvederà per voi. 2. Social network, posta elettronica, dischi remoti, insomma tutti i servizi online che usate sono basati in Italia? Se la risposta è no, ricordate che, se non provvedete per tempo, recuperare i vostri dati potrebbe comportare per i vostri cari costose controversie con elementi internazionali. 3. Alcuni operatori stranieri, come i server online, prevedono che in caso di morte tutti i dati siano distrutti. Anche se è proprio questo ciò che desiderate, attenzione: alcuni giudici americani hanno ordinato la consegna dei dati agli eredi. 4. Affidate a una persona di fiducia le vostre credenziali d’accesso (username e password per es.) con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso: distruggere i dati in tutto o in parte, o consegnarli a soggetti indicati da voi. Si chiama mandato post mortem ed è ammesso dal nostro diritto. Se cambiate le password, come è buona regola di sicurezza, ricordate di aggiornare le istruzioni. 5. Se una volta i documenti venivano conservati nelle casseforti e per recuperarli si faceva ricorso a un fabbro, oggi, allo stesso modo, ci si può comportare per i dati conservati sotto password in risorse fisiche, come computer, tablet, smartphone, chiavette USB, dischi esterni. Se nessuno dispone delle password, ci si può rivolgere a servizi specializzati che possono tentare di violare le protezioni e accedere ai dati. L’inconveniente è che questo tipo di servizi è molto costoso. Meglio affidare questi dati a una persona di fiducia. 6. Alcuni siti web promettono, in caso di morte, di recapitare le password alle persone da voi indicate. Negli Stati Uniti è capitato che alcuni di essi siano stati chiusi improvvisamente: se scegliete di usare questi servizi quindi prestate molta attenzione all’affidabilità nel lungo termine. 7. Condividere la password con il proprio partner non sembra essere una buona idea, in genere. 8. Attenzione ai conti correnti online. Affidarne la password a qualcuno non significa lasciargli la risorsa in caso di morte: un conto online non è altro che l’estensione virtuale di un conto reale. Quindi, per esempio, in una coppia non sposata e senza figli, saranno comunque fratelli sorelle e genitori ad ereditare la giacenza sul conto on line, se manca un testamento. Gli eredi possono quindi reclamare quanto loro spetta attraverso i canali tradizionali: il notaio potrà assistervi e consigliarvi. 9. Attenzione anche ai dati nella disponibilità del defunto, ma che appartengono a terzi, come datori di lavoro o clienti: di regola vanno loro restituiti. 10. I notai italiani si occupano di eredità digitale sin dal 2007. In caso di dubbio, affidatevi al vostro notaio di fiducia con il quale potrete trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze reali e digitali. (il materiale è fornito dalla commissione informatica del CNN) |